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News

Nuova normativa F-Gas: istituita una banca dati per tracciarne le vendite

Tempo di lettura: 4 minuti

Nuova Banca Dati F-Gas

Il 24 gennaio 2019 rappresenta una data importante per il settore HVAC, in quanto segna l’entrata in vigore della nuova normativa nazionale in materia di gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti f-gas, utilizzati come refrigeranti negli impianti di riscaldamento e climatizzazione ad uso domestico e industriale. Lo scorso 9 gennaio 2019 è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 che abroga il precedente DPR 43/2012 dando attuazione al regolamento europeo n. 517/2014 e relativi regolamenti di esecuzione.

Il nuovo DPR definisce, dunque, le modalità attuative del regolamento europeo del 2014 all’interno del nostro ordinamento, nella direzione di una più marcata riduzione dell’utilizzo degli f-gas, coinvolti nell’effetto serra, al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dall’Unione Europea nel contrastare il cambiamento climatico. La nuova disciplina è destinata ad incentivare, da un lato, l’innovazione nel settore HVAC mirata alla diffusione più massiccia di gas a ridotto impatto ambientale, come ad esempio l’R32, dall’altro, a promuovere un cambio di paradigma, mutando il modo in cui operatori ed utenti si approcciano all’utilizzo dei refrigeranti.

I punti cardine della nuova disciplina

Il testo si compone di 23 articoli e 3 allegati ed individua il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come autorità competente ad interagire con imprese ed operatori.

Il D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati, nonché di controllo e recupero dei gas.

Il regolamento stabilisce, inoltre, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese, interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone, ed individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per la verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con gas fluorurati; infine, istituisce una Banca Dati per la raccolta e conservazione delle informazioni su tali gas, ed è proprio quest’ultima la novità più significativa introdotta dalla nuova disciplina.

La Banca Dati

La nuova banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio e raccoglierà le informazioni di vendita degli f-gas al fine di garantirne una maggiore tracciabilità. Imprese e persone certificate dovranno, dunque, comunicare alla camera di commercio dell’area di competenza le vendite di f-gas e delle apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, così come tutte le attività ad esse correlate, quali assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

Le date importanti da memorizzare sono due:

  • 25 luglio 2019 – Inizio comunicazione dei dati di vendita di f-gas e di apparecchiature contenenti tali gas non ermeticamente sigillate;
  • 25 settembre 2019 – Inizio comunicazione dei dati relativi ad interventi di assistenza, installazione, manutenzione, riparazione o smantellamento.

Inoltre, rispetto a quanto previsto dal precedente D.P.R. 43/2012, il nuovo regolamento amplia l’ambito di applicazione con riferimento ad apparecchiature ed attività per le quali è richiesta l’iscrizione al registro nazionale, così come dei soggetti tenuti alla certificazione e all’iscrizione. Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, dovranno conseguire i certificati richiesti entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la cancellazione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica, a far data dal 25 settembre 2019.

Infine, si fa presente che i certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

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